Spam
Gli spams sono dei messaggi pubblicitari indesiderati e spediti in massa, solitamente sottoforma di messagi mail o SMS. L’invio di questi messaggi avviene in modo automatizzato, ciò che permette di contattare moltissimi utenti con poco dispendio di tempo e di denaro. Lo spamming, che proviene soprattutto dai fornitori commerciali, costituisce oggigiorno una parte molto importante dei messaggi spediti in tutto il mondo.
Basi legali
In virtù della legge sulle telecomunicazioni (LTC) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) in Svizzera lo spamming è di principio vietato dal 1° aprile 2007.
Secondo l'articolo 3 lettera o LCSI l'invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione è consentito soltanto a determinate condizioni. La pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto dal destinatario, deve soddisfare di principio i tre criteri seguenti:
- dev'essere inviata dopo che il destinatario ha dato il proprio consenso (cosiddetto modello opt-in);
- deve menzionare correttamente il mittente;
- deve indicare la possibilità di opporvisi facilmente e gratuitamente.
L'unica eccezione alla disposizione opt-in è la seguente: un venditore può utilizzare a scopi pubblicitari l'indirizzo di un cliente se questi, al momento dell’acquisto è stato avvertito della possibilità di opporsi alla pubblicità ma non l’ha fatto.
L'articolo 3 lettera o LCSI corrisponde all'articolo 13 della direttiva dell'UE sulla protezione dei dati ed è quindi compatibile con il diritto europeo.
I nostri consigli
Gli utenti della posta elettronica devono rendersi conto che non esiste una protezione anti spamming sicura al 100 per cento, e che il miglior modo per evitare gli spams, è la prevenzione. Utilizzando con prudenza il proprio indirizzo e-mail e rispettando alcune regole di base, è infatti possibile ridurre notevolmente i messaggi di posta indesiderata. Per farlo si raccomanda di attenersi alle regole riportate di seguito.
Comunicate il vostri indirizzo mail con prudenza;
In linea di principio si dovrebbe dare il proprio indirizzo e-mail soltanto alle persone e alle organizzazioni che si conoscono. Per le newsgroup, le mailing list ecc. si raccomanda di utilizzare un secondo indirizzo.
Gli spammer utilizzano dei programmi per cercare automaticamente in Internet degli indirizzi esistenti. Coloro che devono pubblicare il proprio indirizzo su Internet sono invitati a dissimularlo di modo che sia leggibile solo per le persone e non per i programmi. Ciò si può fare sostituendo @ con "at" o criptando l'indirizzo.
Evitare degli indirizzi di posta elettronica brevi:
gli spammer utilizzano anche dei programmi che provano tutte le combinazioni per individuare indirizzi brevi. Scegliendo un indirizzo lungo ci si può proteggere meglio.
Utilizzare i filtri dei programmi di posta elettronica:
molti programmi di posta elettronica sono provvisti di funzioni che consentono di selezionare la posta in arrivo.
Non rispondere alle spam mail e cancellarle immediatamente:
se il mittente riceve una risposta, ottiene la conferma che l'indirizzo di posta elettronica esiste e proseguirà lo spamming.
Utilizzare la funzione "blind copy" quando si invia un messaggio a molti destinatari:
inserire i destinatari nel campo BCC (Blind Carbon Copy). Gli indirizzi inseriti in questo campo non sono visibili per i destinatari e quindi è meno probabile che finiscano nelle mani degli spammer.
Con l'entrata in vigore del divieto dello spamming in Svizzera, anche i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno il dovere di combattere lo spamming. Le disposizioni pertinenti sono sancite dagli articoli 45 capoverso 2 e 45a della legge sulle telecomunicazioni (LTC) e dagli articoli 82 e 83 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST). I fornitori di servizi di telecomunicazione devono rispettare gli obblighi seguenti:
- Proteggere i loro clienti dallo spamming con tutte le risorse tecniche disponibili.
- Se apprendono che i loro clienti inviano o inoltrano delle spam mail, lo devono impedire. A questo scopo sono autorizzati a bloccare le spam mail e a interrompere il collegamento alla rete degli utenti che le inviano o le inoltrano.
- Gestire un servizio di comunicazione che raccoglie le notifiche di spamming.
Se gli utenti forniscono prove scritte che sono importunati dallo spamming, i fornitori sono tenuti a fornire loro tutte le informazioni disponibili sul mittente.
Coloro che sono importunati dallo spamming devono cercare di scoprire se le spam mail sono state inviate o inoltrate mediante una rete di telecomunicazione svizzera. A questo scopo si può utilizzare gli programmi per analizzare gli spam disponibili su internet. Se i messaggi provengono dalla Svizzera, si raccomanda di segnalare lo spamming al vostro fornitore di servizi di telecomunicazione (in altre termini, l’impresa che fattura la vostra connessione internet).
Lo spamming costituisce reato se i messaggi sono inviati intenzionalmente. È quanto sancisce l'articolo 23 della legge federale contro la concorrenza sleale. L'intenzionalità è data quando le spam mail sono inviate consapevolmente. Se lo spamming consiste quindi nell'invio intenzionale in massa di pubblicità proveniente dalla Svizzera, vi è la possibilità di sporgere denuncia presso il posto di polizia più vicino contro la ditta responsabile della pubblicità o il mittente. Bisogna sempre valutare se è opportuno avviare un procedimento penale in considerazione del danno subito. Lo spamming è un reato perseguibile su querela e compete ai Cantoni.
